Contratto di servizio — CTO as a Service
Le presenti condizioni disciplinano la prestazione di servizi di guida tecnica fatturati a giornate sotto la denominazione «CTO as a Service» da parte di Digital Maker GmbH. Definiscono cosa riceve il cliente — e cosa espressamente non sorge: né una carica sociale né un rapporto di lavoro.
Versione: agosto 2026
La presente è una traduzione di cortesia. In caso di divergenze prevale la versione tedesca.
§ 1 Ambito di applicazione e fornitore
(1) Il fornitore è Digital Maker GmbH, Taunusanlage 8, 60329 Francoforte sul Meno, Germania, iscritta nel registro delle imprese del tribunale di Francoforte sul Meno al n. HRB 113628, rappresentata dall'amministratore Gurdip Mudhar (di seguito «Digital Maker»).
(2) Le presenti condizioni si applicano a tutti i contratti relativi alla prestazione «CTO as a Service» in ogni forma di fatturazione (giornata singola, pacchetto di giornate) nonché alle prestazioni preparatorie come la giornata di analisi.
(3) Condizioni difformi, contrarie o integrative del cliente non entrano a far parte del contratto, salvo espressa accettazione da parte di Digital Maker in forma testuale. Ciò vale anche qualora Digital Maker esegua la prestazione senza riserve pur conoscendo condizioni contrarie.
§ 2 Clientela: solo imprenditori
(1) L'offerta è rivolta esclusivamente a imprenditori ai sensi del § 14 del Codice civile tedesco. È escluso il contratto con consumatori.
(2) Con il conferimento dell'incarico il cliente conferma di agire in qualità di imprenditore. Digital Maker può richiedere idonea documentazione (ad es. partita IVA, visura camerale).
§ 3 Oggetto del contratto e tipo contrattuale
(1) Oggetto è la consulenza e l'affiancamento del cliente in questioni tecnologiche da parte di personale qualificato di Digital Maker, utilizzato a giornate. Rientrano in particolare la preparazione e la motivazione di decisioni tecnologiche, la verifica di offerte e fornitori, l'elaborazione di architetture obiettivo e di sequenze di realizzazione, l'inquadramento dei requisiti di protezione dei dati e normativi nonché il supporto tecnico nella definizione dei ruoli e nella selezione del personale.
(2) Si tratta di un contratto d'opera ai sensi del § 611 del Codice civile tedesco. È dovuta l'esecuzione a regola d'arte dell'attività, non un determinato risultato. In particolare Digital Maker non deve né uno specifico risultato economico né il raggiungimento di uno stato dell'IT atteso dal cliente.
(3) Non sorge un contratto di appalto neppure qualora nel corso dell'attività vengano prodotti documenti, valutazioni, schizzi di architettura o prototipi. Questi sono strumenti della consulenza e non costituiscono opere soggette a collaudo.
(4) La prestazione è resa secondo le regole della tecnica riconosciute al momento dell'esecuzione e con la diligenza di un consulente accorto.
§ 4 Nessuna carica sociale, nessun potere di rappresentanza
(1) Con il presente contratto né Digital Maker né le persone che agiscono per Digital Maker acquisiscono alcuna carica sociale presso il cliente. Non sorgono né una posizione di amministratore o di consigliere né una procura, un potere di firma o altro potere di rappresentanza.
(2) Tutte le decisioni imprenditoriali sono assunte esclusivamente dal cliente tramite i propri organi rappresentativi. Digital Maker prepara le decisioni, valuta le alternative ed esprime raccomandazioni; la decisione stessa e la relativa responsabilità restano in capo al cliente.
(3) Digital Maker non rende dichiarazioni a terzi in nome del cliente e non conclude contratti per il cliente, salvo procura espressa in forma testuale rilasciata dal cliente nel singolo caso.
(4) È esclusa una responsabilità di Digital Maker secondo i parametri propri degli organi sociali, in particolare ai sensi del § 43 della legge tedesca sulle s.r.l. o del § 93 della legge tedesca sulle s.p.a.; in assenza di carica sociale ne mancano i presupposti.
§ 5 Nessuna somministrazione di lavoro, nessun inserimento
(1) Oggetto del contratto è la prestazione di un servizio, non la fornitura di lavoratori. Una somministrazione di lavoro ai sensi della legge tedesca in materia non è voluta né dovuta.
(2) Le persone che agiscono per Digital Maker non vengono inserite nell'organizzazione aziendale del cliente. Non sono soggette ad alcun potere direttivo del cliente quanto a orario di lavoro, luogo di lavoro, modalità di esecuzione o pianificazione delle ferie. Il coordinamento tecnico sull'oggetto della consulenza non costituisce direttiva in tal senso.
(3) Digital Maker determina autonomamente quali persone eseguono la prestazione e può sostituirle nell'ambito della qualifica concordata. Il cliente non può pretendere una persona determinata; restano impregiudicati i referenti e i sostituti designati.
(4) Le persone che agiscono per Digital Maker non partecipano a obblighi di presenza, sistemi di rilevazione presenze, piani turni o reperibilità del cliente e non vengono inserite come personale proprio negli organigrammi, nelle liste di distribuzione o negli elenchi telefonici del cliente.
(5) Entrambe le parti operano affinché l'esecuzione concreta del contratto corrisponda a tale inquadramento. Il cliente informa senza indugio Digital Maker qualora un'autorità o un ente previdenziale metta in dubbio l'inquadramento.
§ 6 Offerta e conclusione del contratto
(1) La presentazione sul sito non costituisce un'offerta vincolante. A seguito di un colloquio preliminare Digital Maker predispone un'offerta individuale; il contratto si conclude con la sua accettazione in forma testuale.
(2) Il primo colloquio, fino a 30 minuti, è gratuito e non costituisce contratto. Non rappresenta una consulenza su cui il cliente possa fondare decisioni.
(3) La lingua contrattuale è il tedesco. Il cliente riceve i dati contrattuali essenziali con la conferma d'ordine.
§ 7 Contenuto e limiti della prestazione
(1) Il contenuto concreto risulta dall'offerta. In mancanza di accordo espresso Digital Maker non deve in particolare: l'assunzione di compiti operativi o di amministrazione di sistema, la programmazione nell'esercizio corrente del cliente, la reperibilità, la rimozione di guasti, la direzione dei dipendenti del cliente in senso giuslavoristico né la rappresentanza del cliente davanti alle autorità.
(2) I prototipi realizzati nell'ambito della consulenza servono esclusivamente al processo decisionale. Non sono destinati all'uso produttivo, non sono verificati sotto il profilo della sicurezza di esercizio e non offrono alcuna garanzia.
(3) Digital Maker può rifiutare singole prestazioni qualora la loro esecuzione violerebbe norme di legge, obblighi deontologici di terzi o standard di sicurezza riconosciuti.
§ 8 Luogo della prestazione, appuntamenti e disdette
(1) La prestazione è resa, secondo accordo, presso la sede del cliente, presso la sede di Digital Maker o da remoto. La presenza in sede è dovuta solo se espressamente concordata.
(2) Una giornata comprende otto ore di lavoro, incluse pause adeguate. Una mezza giornata comprende quattro ore. I tempi di viaggio nella regione Reno-Meno non contano come orario di lavoro. Ai fini del presente contratto, la regione Reno-Meno è l'area entro 75 chilometri in linea d'aria dalla sede di Digital Maker; i giorni lavorativi sono dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi presso la sede di Digital Maker.
(3) Gli appuntamenti sono fissati di comune accordo. Se il cliente disdice un appuntamento fissato oltre il quinto giorno lavorativo precedente, è dovuto il 50 per cento della tariffa giornaliera a titolo di risarcimento forfettario; in caso di disdetta oltre il secondo giorno lavorativo precedente, il 100 per cento. Resta salva per il cliente la prova che il danno non si è verificato o è sostanzialmente inferiore. Digital Maker imputa le spese risparmiate e quanto ricavato dall'impiego alternativo della giornata. Se l'appuntamento è spostato a una data sostitutiva entro otto settimane, non è dovuta alcuna indennità. Le spese di viaggio fuori dalla regione Reno-Meno effettivamente sostenute e non rimborsabili sono rimborsate in aggiunta.
(4) Qualora Digital Maker non possa rispettare un appuntamento concordato, ne informa senza indugio il cliente e propone una data alternativa. In tal caso non sorge alcuna indennità a carico del cliente.
§ 9 Tariffe giornaliere e pacchetti di giornate
(1) La fatturazione avviene esclusivamente per le giornate utilizzate. Non è pattuito alcun compenso ricorrente indipendente dall'utilizzo (retainer).
(2) In caso di acquisto di un pacchetto si applica la tariffa giornaliera ridotta indicata nell'offerta. Il pacchetto è da corrispondere anticipatamente, salvo diversa previsione dell'offerta.
(3) Le giornate a pacchetto vanno utilizzate entro il termine indicato nell'offerta. Le giornate non utilizzate decadono senza sostituzione allo scadere di tale termine; non è previsto rimborso. Su richiesta del cliente il termine può essere prorogato di comune accordo in forma testuale.
(4) Se il cliente recede ordinariamente prima della scadenza del termine, le giornate già utilizzate vengono ricalcolate alla tariffa della giornata singola indicata nell'offerta. Il ricalcolo è limitato all'importo pagato per il pacchetto; non sorge alcun obbligo di pagamento aggiuntivo per il cliente. L'eventuale credito residuo viene rimborsato entro 14 giorni. In tal modo si riassorbe lo sconto quantità, giustificato solo dall'effettivo utilizzo dell'intero pacchetto. Se recede ordinariamente Digital Maker, o se il cliente recede per giusta causa imputabile a Digital Maker, il credito è liquidato alla tariffa del pacchetto e rimborsato.
(5) I pacchetti non sono cedibili a terzi. Il trasferimento a società collegate del cliente ai sensi dei §§ 15 ss. della legge tedesca sulle s.p.a. è possibile previo consenso in forma testuale.
§ 10 Spese di viaggio e anticipazioni
(1) Gli spostamenti nella regione Reno-Meno sono compresi nella tariffa giornaliera.
(2) Le trasferte ulteriori sono concordate in anticipo e fatturate a costo effettivo. Il tempo di viaggio fuori dalla regione Reno-Meno è addebitato al 50 per cento della tariffa oraria proporzionale; la tariffa oraria è pari a un ottavo della tariffa giornaliera concordata.
(3) Le spese per licenze, risorse cloud, dispositivi di prova o prestazioni di terzi sono a carico del cliente. Vengono sostenute solo previo accordo in forma testuale.
§ 11 Prezzi, fatturazione e pagamento
(1) Tutti i prezzi si intendono in euro oltre l'IVA di legge nella misura applicabile.
(2) Le giornate singole sono fatturate mensilmente in via posticipata. I pacchetti sono fatturati alla conclusione del contratto, salvo diversa previsione dell'offerta.
(3) Le fatture sono pagabili senza deduzioni entro 14 giorni dal ricevimento. In caso di mora si applicano le disposizioni di legge; previo avviso in forma testuale, Digital Maker può sospendere ulteriori prestazioni finché restano insolute fatture incontestate o accertate con sentenza passata in giudicato.
(4) Il cliente può compensare solo con pretese accertate con sentenza passata in giudicato, mature per la decisione, incontestate o riconosciute da Digital Maker.
(5) Il cliente può esercitare un diritto di ritenzione solo per pretese derivanti dal medesimo rapporto contrattuale; restano salvi i suoi diritti ai sensi del § 320 del Codice civile tedesco.
§ 12 Obblighi di collaborazione del cliente
(1) Il cliente designa un referente dotato di potere decisionale e ne assicura la reperibilità negli appuntamenti concordati.
(2) Il cliente mette a disposizione per tempo informazioni, documenti, contratti, accessi ai sistemi e locali necessari alla prestazione. Segnala rischi noti, procedimenti in corso e vincoli contrattuali esistenti rilevanti per la consulenza.
(3) I ritardi dovuti a collaborazione omessa o tardiva non gravano su Digital Maker. Se ne derivano tempi di attesa in una giornata già iniziata, la giornata resta integralmente fatturabile.
(4) Il cliente resta responsabile del backup dei propri dati. Prima di interventi su sistemi produttivi effettuati su raccomandazione di Digital Maker, il cliente deve predisporre un backup ripristinabile.
§ 13 Riservatezza
(1) Entrambe le parti trattano come riservate tutte le informazioni dell'altra parte apprese nell'ambito della collaborazione che siano contrassegnate come riservate o la cui riservatezza risulti dalle circostanze. Ciò vale già dal primo colloquio e indipendentemente dalla conclusione di un contratto.
(2) L'obbligo permane per la durata della collaborazione e per tre anni dalla sua cessazione. Per i segreti aziendali ai sensi della legge tedesca sui segreti commerciali vale senza limiti di tempo, finché sussistono i presupposti della tutela.
(3) Sono escluse le informazioni pubblicamente note, già lecitamente note alla parte ricevente, resele lecitamente accessibili da terzi o la cui divulgazione sia imposta da legge o autorità. In quest'ultimo caso la parte obbligata informa preventivamente l'altra parte, ove consentito.
(4) Digital Maker vincola in modo corrispondente le persone impiegate.
§ 14 Protezione dei dati e trattamento per conto
(1) Entrambe le parti osservano la normativa vigente in materia di protezione dei dati, in particolare il Regolamento generale sulla protezione dei dati e la legge federale tedesca sulla protezione dei dati.
(2) Qualora Digital Maker tratti dati personali del cliente nell'ambito della prestazione, le parti stipulano prima dell'inizio del trattamento un accordo sul trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR. In mancanza di tale accordo non ha luogo alcun accesso a dati personali.
(3) Gli accessi da remoto ai sistemi del cliente avvengono solo previa abilitazione nel singolo caso, tramite accessi forniti o autorizzati dal cliente, e sono registrati su richiesta. Gli accessi sono disattivati al termine della rispettiva attività.
(4) Digital Maker non trasferisce dati personali del cliente nei propri sistemi e non li utilizza per finalità proprie, in particolare non per l'addestramento di modelli di AI.
§ 15 Professionisti tenuti al segreto
(1) Qualora il cliente sia tenuto al segreto professionale ai sensi del § 203 del Codice penale tedesco — in particolare avvocati, commercialisti, revisori, medici o odontoiatri — si applicano in aggiunta i commi 2 e 3.
(2) Le persone impiegate sono vincolate alla riservatezza ai sensi del § 203 comma 4 del Codice penale tedesco prima dell'inizio dell'attività. Il cliente riceve le dichiarazioni di impegno in forma testuale. L'accesso ai dati di mandato o dei pazienti è limitato a quanto necessario alla prestazione ed è documentato.
(3) Il cliente resta responsabile dell'osservanza dei propri obblighi deontologici, in particolare della verifica se il coinvolgimento di terzi sia ammissibile nel caso concreto.
§ 16 Risultati del lavoro e diritti di utilizzo
(1) Con il pagamento integrale il cliente acquisisce sui documenti, sulle valutazioni, sugli schizzi di architettura e sui prototipi realizzati per lui un diritto d'uso semplice, illimitato nel tempo e nello spazio, per le proprie finalità aziendali, incluse quelle delle società collegate.
(2) La cessione a terzi per finalità proprie di questi ultimi, in particolare a concorrenti di Digital Maker, non è consentita senza previo consenso in forma testuale. È consentita la trasmissione ai fornitori del cliente per l'attuazione delle raccomandazioni.
(3) Digital Maker resta legittimata a utilizzare senza limitazioni le conoscenze generali, i metodi, i modelli procedurali e i moduli riutilizzabili acquisiti nell'attività, purché ciò non comporti la divulgazione di informazioni riservate del cliente.
(4) I diritti su opere, strumenti e modelli preesistenti di Digital Maker restano a Digital Maker. Il cliente ne riceve un diritto d'uso semplice nella misura necessaria all'utilizzo dei risultati del lavoro.
§ 17 Nessuna consulenza legale, fiscale o di revisione
(1) Digital Maker non presta servizi legali ai sensi della legge tedesca sui servizi giuridici, non presta assistenza in materia tributaria ai sensi della legge tedesca sulla consulenza fiscale e non presta servizi soggetti all'ordinamento tedesco dei revisori.
(2) Le indicazioni su protezione dei dati, sicurezza informatica, regolamento sull'AI o altri requisiti normativi servono all'inquadramento tecnico e non sostituiscono una verifica giuridica. Il cliente è tenuto a far esaminare le questioni giuridicamente rilevanti dai propri professionisti.
(3) Digital Maker segnala l'evidente necessità di una verifica giuridica e, su richiesta, collabora con i professionisti del cliente.
§ 18 Nessuna garanzia sui risultati dei sistemi di AI
(1) Qualora nell'ambito della prestazione vengano impiegati sistemi di AI, Digital Maker non garantisce l'esattezza, la completezza o l'attualità degli output prodotti da tali sistemi. Tali output sono strumenti di lavoro e vengono verificati sul piano tecnico prima dell'uso.
(2) Il cliente è tenuto a verificare autonomamente gli output dei sistemi di AI prima di ogni utilizzo con effetti esterni o rilevanza giuridica. Digital Maker non risponde dei danni derivanti dall'utilizzo non verificato di tali output da parte del cliente.
§ 19 Divieto di storno di personale
(1) Le parti si impegnano, per la durata della collaborazione e per dodici mesi successivi, a non sollecitare in modo mirato i dipendenti dell'altra parte coinvolti nella collaborazione.
(2) Non rientrano nel divieto le assunzioni derivanti da annunci generali non rivolti alla persona interessata né le candidature spontanee non sollecitate dalla parte assumente.
(3) Per ogni violazione colposa è pattuita una penale pari a una mensilità lorda della persona stornata, con un massimo di 15.000 euro. La penale è imputata all'eventuale maggior danno; per il resto resta impregiudicato il diritto al maggior danno.
§ 20 Responsabilità
(1) Digital Maker risponde illimitatamente per dolo e colpa grave, per lesioni alla vita, all'integrità fisica o alla salute, ai sensi della legge tedesca sulla responsabilità da prodotto nonché nei limiti di una garanzia assunta.
(2) In caso di colpa lieve Digital Maker risponde solo per la violazione di un obbligo contrattuale essenziale, il cui adempimento rende possibile la corretta esecuzione del contratto e sulla cui osservanza il cliente può fare regolare affidamento. In tal caso la responsabilità è limitata al danno prevedibile e tipico del contratto.
(3) La responsabilità per colpa lieve è limitata nell'importo ai corrispettivi pagati per la prestazione interessata nell'anno contrattuale in corso, e comunque ad almeno 25.000 euro per evento.
(4) Digital Maker non risponde delle decisioni assunte dal cliente in difformità da una raccomandazione né dei danni derivanti dall'attuazione da parte di terzi la cui scelta o direzione non compete a Digital Maker.
(5) Ogni ulteriore responsabilità è esclusa. Le limitazioni che precedono valgono anche per la responsabilità personale di dipendenti, rappresentanti e ausiliari di Digital Maker.
§ 21 Durata e recesso
(1) Il contratto relativo a una giornata singola si esaurisce con la sua esecuzione e fatturazione.
(2) Il contratto relativo a un pacchetto di giornate ha efficacia fino alla scadenza del termine di utilizzo concordato. Entrambe le parti possono recedere con preavviso di un mese a fine mese; per la fatturazione si applica il § 9 comma 4.
(3) Resta impregiudicato il diritto di recesso straordinario per giusta causa. Per Digital Maker sussiste giusta causa in particolare quando il cliente, nonostante diffida, pretenda una prestazione che Digital Maker può rifiutare ai sensi del § 7 comma 3.
(4) I recessi richiedono la forma testuale.
§ 22 Menzione come referenza
(1) Digital Maker può indicare il cliente come referenza solo previo consenso di quest'ultimo in forma testuale. Il consenso è revocabile in qualsiasi momento con effetto per il futuro.
(2) È ammessa senza consenso una descrizione anonimizzata del progetto, senza indicazione del cliente e senza possibilità di risalire ad esso.
§ 23 Disposizioni finali
(1) Si applica il diritto della Repubblica Federale di Germania, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci.
(2) Foro esclusivo per ogni controversia derivante dal presente contratto è Francoforte sul Meno, purché il cliente sia commerciante, persona giuridica di diritto pubblico o patrimonio speciale di diritto pubblico.
(3) Modifiche e integrazioni del presente contratto richiedono la forma testuale. Gli accordi individuali fra le parti prevalgono sempre ai sensi del § 305b del Codice civile tedesco e non richiedono alcuna forma per la loro validità.
(4) Il presente contratto è redatto in lingua tedesca, inglese e italiana. In caso di divergenze prevale esclusivamente la versione tedesca.
(5) L'eventuale invalidità di una disposizione non pregiudica la validità delle restanti disposizioni.